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Albo pretorio
Affissione

Pubblicazione
Del 20 Gennaio 2005
Scadenza
8 Febbraio 2005
Ufficio o servizio
Ufficio Provveditorato
Tipo Atto
Bando di gara
Estremi dell'atto
Oggetto
Bando di gara per la fornitura di starne adulte da ripopolamento.
Contenuto del documento

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Struttura Caccia e Pesca
Via Galliano, 6 - Cosenza - Tel.0984/8141

B A N D O D I G A R A
Si rende noto che questo Ente deve provvedere all'appalto della fornitura di starne adulte
da ripopolamento, in rapporto 1m/1f, per un importo complessivo di E. 30.000,00 I.C ., mediante l'utilizzazione di finanziamenti regionali a cio' finalizzati.
La gara, indetta a termine dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 358 del 24/07/1992 si svolgerà secondo il metodo di cui al successivo art. 19, comma 1, lettera a) con aggiudicazione in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi nel rapporto indicato, per l’importo previsto.
Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 11.02.2005, presso questi Uffici, dalle ore 9,00 in poi, in continuazione.

Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per adeguata specializzazione, possono partecipare facendo pervenire a questo Ente - CORSO TELESIO, 17 PALAZZO FONDAZIONE CARIME 87100 COSENZA, entro le ore 13.30 del giorno 08.02.2005 a mezzo del SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATO - ESPRESSO DI STATO, DEL SERVIZIO DI POSTA CELERE O CORRIERE:

a)- L'OFFERTA , espressa con l'indicazione del numero dei capi offerti, sottoscritta per esteso con firma leggibile, dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della Societa'. Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e nella quale non devono essere inseriti altri documenti. L'anzidetta busta deve essere inserita in un'altra piu' grande nella quale saranno compresi:
b) DOMANDA con la quale la ditta chiede di partecipare alla gara.
c)- UNA DICHIARAZIONE - con la quale l'impresa, per l'appalto di che trattasi:
- attesta di accettare tutte le norme del capitolato d'oneri appositamente predisposto, nonche' di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remuneratori e tali da consentire il ribasso che si accinge a fare;
- attesta che la media annua delle forniture analoghe ad enti pubblici, completate dalla ditta negli ultimi tre esercizi, non sia inferiore all’importo messo a base d’asta;
- dichiara esplicitamente di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta:
1) della circostanza che gli oneri derivanti dalla applicazione dell'I.V.A. sono a carico di questo Ente appaltante;
2) degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
3) della clausola contenuta nel Capitolato d'Oneri relativa ai termini fissati per l'inizio ed il completamento della fornitura;
4) indichi anche il codice di partita I.V.A.
d) Dichiarazione di non avere un contenzioso in atto con l’Ente Provincia.

e)- IL CERTIFICATO di iscrizione alla Camera di Commercio Industria,Artigianato, Agricoltura non anteriore di 6 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti, in base ad atti depositati:
1) Iscrizione per categoria
2) l’indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta o la società;
3) la inesistenza di procedure fallimentari negli ultimi cinque anni;
4) la inesistenza di cause di divieto, sospensioni o decadenza di cui all’allegato 1 Dec. Leg.
490 del 08.08.1994.
In luogo di tali certificati può essere presentata apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR
445/2000 contenente tutto quanto sopra richiesto, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità .
f )CERTIFICATO GENERALE del CASELLARIO GIUDIZIALE , o in alternativa, dichiarazione sostitutiva (MOD. 01) ai sensi del DPR 445/2000, di data non anteriore a sei mesi da quella dell'espletamento della gara.
Tale certificato deve essere prodotto da:
- IMPRESE INDIVIDUALI:
- per il Titolare e il Direttore Tecnico se questi è persona diversa dal titolare.

- SOCIETA' COMMERCIALI, COOPERATIVE, CONSORZI:
- per il Direttore Tecnico, nonche' per tutti i Soci accomandatari nel caso di s.a.s..
- per tutti i Soci nel caso di s.n.c..
- per gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di Societa' di qualunque tipo.
Se l’impresa partecipante è società commerciale comunque costituita deve includere nel piego oltre i documenti precedentemente enumerati, anche i seguenti altri:

g)dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società dalla quale risultino i nominativi con dati anagrafici, di tutti i componenti la società stessa. Le Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per poter beneficiare delle disposizione di favore vigenti nei loro confronti, devono produrre, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, regolare certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio.
h) Carichi Pendenti dei legali rappresentanti della Ditta di data non anteriore a sei mesi da quella in cui si espleta la gara, o in alternativa, dichiarazione sostitutiva (MOD. 02) ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato modello.
PER TUTTI I PARTECIPANTI
h)- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo da presentare in una delle forme previste dalla legge (versamento in contanti o in titoli di Stato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia - ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa).

SUL FRONTESPIZIO DI ENTRAMBE LE BUSTE DOVRA' ESSERE INDICATO CHE TRATTASI DI OFFERTA PER GARA DI FORNITURA, SPECIFICANDO L'OGGETTO DELLA STESSA E IL NOMINATIVO DELL'IMPRESA MITTENTE.

RESTA INTESO CHE:
-si procedera' all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta;
-il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato;
-non si dara' corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 13.30 del giorno avanti indicato o che risulti pervenuto non a mezzo del Servizio postale Raccomandato- espresso di Stato o Servizio di Posta Celere o Corriere, sul quale non sia apposta l'indicazione della fornitura cui si partecipa;
-oltre il termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si fara' luogo a gara di miglioria, ne' sara' consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
-non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
-si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti;
-parimenti determina la esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura;
-non e' consentito il ritiro dell'offerta gia' pervenuta all'Ente;
-non sono consentite le cessioni di appalto;
-non e' consentito che un'impresa partecipi ad una gara nella duplice veste di impresa individuale e legale rappresentante o componente di una societa'. In caso di tale eventualita' l'Ente appaltante escludera' dalla gara entrambe le imprese ovvero riterra' nulla l'avvenuta aggiudicazione riaprendo i termini di gara e provvedendo ad una nuova aggiudicazione.
-e' vietata qualunque cessione di crediti e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.
-e' fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di osservare i contratti nazionali collettivi di lavoro per gli operai dipendenti.
-si procedera' alla individuazione di eventuali offerte anomale a norma dell'art. 19 del D.L.vo n.358/92.

Il Capitolato d'oneri e le condizioni contrattuali sono visibili presso la Struttura Caccia e Pesca di questo Ente i giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e giovedì dalle ore 16 alle ore 17.

L’Ente Provincia di Cosenza aderisce alle Convenzioni quadro stipulate da Consip Spa per come previsto dalla Legge 488/99 e S.M. (L.191/2004).
I parametri di prezzo/qualità stabiliti nelle suddette convenzioni, sia per i beni oggetto delle stesse che per quelli comparabili, rappresentano per l’Ente dei limiti massimi. Pertanto se devono essere stipulate da Consip nuove Convenzioni o modificate quelle in essere, e per effetto
di tali variazioni il prezzo dei beni oggetto del presente bando dovesse variazioni al ribasso, il fornitore si impegna ad adeguarsi ai nuovi parametri o a rescindere il contratto senza avere null’altro a pretendere.




Cosenza li, 20.01.2005




- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - Mod. 01
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)


CASELLARIO GIUDIZIALE
(articolo 685 e seguenti codice di procedura penale)

Il/La sottoscritto/a……………………………………nato/a a………………………….( ) il…………… …….C.F……………………… e residente in………….……………………..
via………………………….………n. ……… in qualità di………………..… dell’imp resa …………………………………………..con sede in……………………………….…………
D I C H I A R A
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale
E
Che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ……………………….(………..) al proprio nominativo


RISULTA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.


……………………..….. lì …………………. Il Dichiarante

N.B. la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ma deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.




- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - Mod. 02
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)


CARICHI PENDENTI

Il/La sottoscritto/a…………………………………nato/a a………………………..( ) il…………… C.F………………………………… e residente in…………………….... via………………………….………n. ……… in qualità di…………………………..… dell’impresa ……………………………………con sede in ……………………………


D I C H I A R A

Ch e nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/dicembre/1956, n.1423


Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

……………………..….. lì …………………. Il Dichiarante


N.B.
la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ma deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.







PROVINCIA DI COSENZA
Capitolato d'oneri per la fornitura di selvaggina destinata al ripopolamento faunistico del territorio provinciale.

Art.1
Le condizioni e le clausole fissate dal presente capitolato d'oneri si applicano alla fornitura di capi di selvaggina destinata al ripopolamento faunistico del territorio della provincia di Cosenza, nella qualit?' e nella quantit?' sotto meglio specificate.
Art. 2
La selvaggina oggetto della presente fornitura consiste in starne adulte da ripopolamento, in rapporto 1m/1f, per ?.30.000,00 IVA compresa.
Art. 3
L? aggiudicazione della fornitura avverr?' in favore della ditta che avr?' offerto il maggiore numero di capi, nel rapporto indicato, per l?importo previsto.
Art. 4
L?impresa aggiudicataria della fornitura si impegna a consegnare in Cosenza, nei locali indicati dall?ente o in altri localit? della provincia, la selvaggina in oggetto, in colli contenenti ciascuno 5m/5f.
Art. 5
La selvaggina dovra' essere accompagnata da certificato di origine e dall'attestazione sanitaria del Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria che ne garantisca l?immunit? da malattie e ne certifichi l?et?.
La selvaggina proveniente dall?estero dovr? essere accompagnata, inoltre, da certificato d?importazione in originale.
L?impresa assume l'onere di apporre a sua cura e spese, ad ogni capo di selvaggina oggetto della fornitura, contrassegni inamovibili, numerati e facilmente identificabili.
Alla consegna l'impresa dovr? fornire l'elenco dei contrassegni apposti.
Art. 6
L'impresa ha l'obbligo di sostituire a sue cure e spese, i capi di selvaggina non accettata dalla Provincia perch?', ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore Attivit? Economiche e Produttive, Caccia e Pesca o suo delegato, non presenta le necessarie caratteristiche di rusticit? o perch?' non in perfetta vitalit?' ed esente da qualsivoglia difetto fisico ivi compresi difetti di piumaggio.
Art. 7
La Provincia si riserva la facolt?' di presenziare, con propri funzionari all'uopo incaricati, alla cattura della selvaggina, al fine di accertare, in via preventiva, l'autoctonia e le condizioni di rusticit? e di vitalit?' dei selvatici. L'impresa, pertanto, si obbliga a comunicare al Dirigente del Settore Attivit?' Economiche e Produttive, Caccia e Pesca, almeno 30 gg prima la data e i luoghi delle catture.
Per la selvaggina proveniente dall?estero, la Provincia si riserva, altres?, di verificare i capi al momento del passaggio del carico alla frontiera, per cui la ditta si obbliga a comunicare, almeno 30 gg prima, la data ed il posto di frontiera dal quale transiter? il contingente di selvaggina oggetto della fornitura.
Art. 8
La Provincia, a parit?' di offerte, si riserva la facolt? di preferire la selvaggina allevata o catturata in luoghi quanto pi?' possibile vicini al territorio di competenza dell'Ente, al fine di evitare, per quanto possibile, lo stress da viaggio ed arrecare, quindi, il minor danno alle condizioni di vitalit?' della fauna stessa.
Art. 9
Per ogni consegna di selvaggina sar?' redatto un verbale in duplice copia, in contraddittorio tra un rappresentante della Provincia ed uno dell'impresa aggiudicataria. In tale verbale sara' specificata la quantit?' e la qualit?' della selvaggina consegnata, la sua perfetta vitalit?' ed, in caso di rifiuto, i motivi dello stesso.
Al verbale dovra' essere allegata la certificazione di cui al precedente art. 5.
Art. 10
La fornitura potr? avere inizio l?1/3/2005 e dovr? essere completata entro il 31/3/2005. Le predette date potranno essere, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore Attivit?' Economiche e Produttive, Caccia e Pesca, anticipate o postecipate di 15gg..
La Provincia si riserva la facolt?' di non accettare la fornitura stessa, in parte o in toto, se effettuata successivamente a tale termine.
Le date e i luoghi di consegna dovranno essere concordati preventivamente tra il Direttore del Settore competente della Provincia e l'impresa.
Per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura, oltre il termine prefissato, l'impresa sar?' assoggettata ad una penale di ?.150,00.
Art.11
La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente capitolato costituisce elemento di rescissione del contratto ad insindacabile giudizio del Direttore del Settore Attivit? Economiche e Produttive dell'Ente.
Tale rescissione non costituisce aggravio di spesa per l?Ente.
Art.12
In caso di inadempienza della ditta, per ritardo o mancata esecuzione delle forniture, la Provincia applicher? i precedenti artt. 10 e 11, nonch? pretender? dalla Ditta il risarcimento dell?intero danno derivante dalla mancata od incompleta realizzazione del ripopolamento; danno che si determina sin d?ora in ?. 3.000,00.
L?impresa dovr? allegare all?offerta dichiarazione autentica di accettazione delle norme tutte del presente capitolato.
Art. 13
Il prezzo unitario a base d'asta deve intendersi comprensivo di ogni spesa riguardante il confezionamento ed il trasporto della selvaggina nei luoghi che saranno indicati all'impresa. Detto prezzo deve intendersi, altres?', comprensivo delle spese per oneri fiscali e di ogni altra spesa sostenuta dall'impresa per effettuare la fornitura, esclusa l' IVA che rimane a carico della Provincia.
Resta intesa l'invariabilit? del prezzo cos? come risulter? dopo il ribasso che verra' offerto in sede di gara. L?eventuale mortalit? riscontrata al momento della messa in libert?, rimane a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 14
L'impresa si assume ogni responsabilit?' per eventuali danni arrecati alla Provincia e/o a terzi in sede di effettuazione della fornitura della selvaggina e della sua immissione nelle zone da ripopolare.
Art. 15
L'affidamento della fornitura avr? luogo mediante asta pubblica a termine dell?art.9, del D.L.vo 24/7/1992, n.358.
L'aggiudicazione avr?' luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta.
La Provincia si riserva, altres?, la facolt?, ad insindacabile giudizio, di non aggiudicare la fornitura nel caso ritenesse esiguo il numero dei capi offerto in ragione dell?importo prestabilito ovvero non ritenesse lo stesso numero di capi sufficiente a garantire una valida operazione di ripopolamento faunistico del territorio provinciale.
Art. 16
I modi e i termini per la presentazione dell'offerta ed i documenti da allegare alla medesima, la procedura di aggiudicazione ed ogni altra indicazione od avvertenza intesa a favorire la compilazione dell'offerta stessa e la regolarit?' della presentazione, saranno specificate nell?avviso pubblico.
Art. 17
La cauzione provvisoria dovr?' essere costituita a norma di legge in una delle forme consentita dalla stessa (versamento in contanti o in titoli di Stato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d?Italia - ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa) e dovr? essere pari al 2% dell?importo previsto.
La cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento della fornitura dovr?' essere costituita a norma di legge in una delle forme consentite dalla legge stessa per come innanzi specificato e dovra' essere pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.
Le cauzioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativit? entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria sar? restituita alle ditte non aggiudicatarie mentre a quella aggiudicataria sar? restituita a stipulazione del contratto di fornitura.
La cauzione provvisoria sar? incamerata, qualora la ditta non provveder? a stipulare il contratto improrogabilmente entro e non oltre la data che verr? fissata dall?Ente, nella lettera d?invito.
Art.18
La stipula del contratto resta subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'aggiudicatario, delle spese contrattuali e d'asta nonch?' alla costituzione della cauzione definitiva nei modi sopra indicati.
La ditta aggiudicataria dovr? inoltrare all?Ufficio Contratti, nel termine perentorio precisato nella richiesta, la cauzione definitiva e tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto. In caso di mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta la Provincia potr? non stipulare il contratto e, contestualmente, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, se consegnata, applicher? la penale prevista al precedente articolo 12 ed escluder? la ditta da future forniture di selvaggina di ogni tipo per un periodo di cinque anni.
Nell?ipotesi la Provincia si riserva la facolt? di interpellare il secondo classificato al fine di aggiudicare la fornitura e stipulare, con lo stesso, un nuovo contratto per l?effettuazione della fornitura alle medesime condizioni economiche gi? proposte in sede di offerta.
Verranno escluse dalla gara le ditte che hanno un contenzioso in atto con la Provincia.
Art. 19
Il pagamento del corrispettivo della fornitura, dedotte le eventuali penalit?', verra' effettuato in unica soluzione, a presentazione di regolare fattura, ad avvenuta stipulazione e registrazione del relativo contratto e a completamento delle operazioni di messa in libert? fornitura della selvaggina.
Art. 20
Per ogni, eventuale controversia il Foro competente e' quello di Cosenza.









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