 | SOMMARIO
1. Finalità
2. Pubblicità e diffusione del Regolamento
3. Tipologia e natura delle provvidenze
4. Modalità di determinazione delle provvidenze
5. Formazione di piani di riparto
6. Destinatari delle provvidenze
7. Richiesta di ammissione alle provvidenze
8. Modalità di erogazione delle provvidenze
9. Verifica stato di attuazione
10. Informazione sull’attuazione del piano di riparto
11. Criteri di concessione
12. Condizioni generali di concessione
13. Area per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente
14. Area delle attività culturali, celebrative ed educative
15. Area dello spettacolo
16. Area delle attività umanitarie, socio-assistenziale e del volontariato
17. Area dello sviluppo economico
18. Area delle politiche giovanili
19. Area della promozione e sviluppo del turismo
20. Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero
21. Interventi straordinari
22. Interventi eccezionali
23. Patrocinio
24. Premi di rappresentanza
25. Forme particolari di aiuto
26. Concessione in uso gratuito occasionale e temporaneo di beni immobili
27. Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze
28. Suddivisione dell’albo
29. Tenuta dell’albo
30. Assistenza economica alle persone e ai nuclei familiari
31. Entrata in vigore
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 | articolo 1
FINALITA’
La Provincia di Cosenza con il presente Regolamento determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei programmi annuali e triennali.
Nessun beneficio economico può essere concesso al di fuori di quanto stabilito nel presente regolamento. |  |
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 | articolo 2
PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE
DEL REGOLAMENTO
La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti e delle Istituzioni Pubbliche e Private, delle forze sociali e dell’intera comunità provinciale. |  |
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 | articolo 3
TIPOLOGIA E NATURA
DELLE PROVVIDENZE
Le provvidenze che arrecano vantaggi, a soggetti singoli o associati, sono così distinte:
SOVVENZIONI: allorquando la Provincia si fa carico interamente dell’onere derivante da una attività o da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che non esula dagli indirizzi programmatici della Provincia.
SPONSORIZZAZIONI: nel caso che le provvidenze, di carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività ed iniziative ritenute valide nel rispetto degli indirizzi programmatici della Provincia e per le quali questa si accolla solo una parte dell’onere complessivo.
SUSSIDI: allorquando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale.
VANTAGGI TEMPORANEI: quando sono riferiti alla fruizione occasionale e limitata nel tempo di beni mobili, immobili di proprietà della Provincia o comunque disponibili, nonchè di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffa agevolata, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali. |  |
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 | articolo 4
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DELLE PROVVIDENZE
La Giunta Provinciale stabilisce, con apposita deliberazione, da adottare, di norma, entro il 30 settembre di ciascun anno e, comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale, il termine entro il quale, a seconda delle provvidenze, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste, termine che comunque non può superare la data del 31 marzo.
Il piano delle scadenze può essere modificato o per correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili. |  |
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 | articolo 5
FORMAZIONE DI PIANI DI RIPARTO
Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l’istruttoria alle unità organizzative competenti per materia che vi provvedono entro i termini stabiliti nella deliberazione di cui al precedente articolo 4.
Le istanze vanno istruite e riepilogate in prospetti compilati distintamente in relazione alle seguenti aree di intervento:
1) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
2) attività culturali, celebrative ed educative;
3) attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
4) sviluppo economico;
5) promozione e sviluppo del turismo e dello spettacolo;
6) attività sportiva e ricreativa del tempo libero.
Sui prospetti vanno evidenziate anche le richieste prive dei requisiti previsti ed in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Il Dirigente del Settore competente informati il Presidente e l’Assessore delegato e le Commissioni Consiliari competenti per materia tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale, delle risultanze dell’istruttoiria e delle risorse disponibili nel P.E.G., forma ed approva con apposita determinazione il piano di riparto per ciascuna area di intervento e determina le provvidenze finanziarie assegnate ai richiedenti per le attività o interventi ammessi e inclusi nel piano, individua, inoltre, le richieste escluse dal piano con una indicazione sintetica dei motivi.
Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e attraverso internet. |  |
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 | articolo 6
DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE
La concessione di provvidenze può essere disposta dalla Provincia a favore di:
A) ENTI PUBBLICI: per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale.
B) ENTI PRIVATI: associazioni, consorzi, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente le loro attività ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale.
C) ASSOCIAZIONI: non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale.
La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato almeno sei mesi prima della richiesta di accesso alle provvidenze.
Le associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all’art.6 della Legge 11\03\1991 n.266. |  |
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 | articolo 7
RICHIESTA DI AMMISSIONE
ALLE PROVVIDENZE
Le richieste di ammissione alle provvidenze, nei termini fissati ai sensi del precedente articolo 4, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e\o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.
Le istanze presentate dovranno indicare:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero del codice fiscale e\o partita I.V.A.;
d) le generalità complete del beneficiario corredate da indirizzo e numero di codice fiscale.
Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una dichiarazione riferita:
- all’assenza di cause ostative alla concessione delle provvidenze per lo svolgimento
di attività imprenditoriali ai sensi degli articoli 3 e 7 della Legge 19-03-1990 n.55;
- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici e privati;
- all’attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure.
La richiesta degli Enti Pubblici e Privati e delle Associazioni finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l’effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque corredate da:
a) copia dello Statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
b) copia dell’ultimo Bilancio d’esercizio con le relazioni che lo accompagnano;
c) relazione illustrativa di programmi di attività per l’esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
Ogni istanza deve inoltre essere accompagnata da un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, indicando separatamente le prestazioni assicurate alle iniziative dell’apporto della Provincia.
A cura di ciascun dirigente di settore sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alla provvidenza prevista, nel presente Regolamento. |  |
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 | articolo 8
MODALITA’ DI EROGAZIONE
DELLE PROVVIDENZE
1) L’erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:
a) a presentazione di relazione consuntiva dell’attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione della somma erogata;
b) per attività specifiche e\o iniziative a presentazione di relazione consuntiva sulla attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
2) La corresponsione dei benefici è subordinata:
- alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) e, in ogni caso non potrà essere superiore all’assegnazione dei benefici e comunque alle spese effettivamente sostenute in relazione all’intervento della Provincia.
Le provvidenze sono altresì concesse a:
- enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella Provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
- associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra provinciale per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale;
- enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all’esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile. |  |
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 | articolo 9
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE
Il Dirigente del settore competente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l’apporto della Provincia.
I controlli sono effettuati, nel rispetto dell’autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all’uopo.
Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudiziali del buon esito dell’attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, il Dirigente sospende l’intervento. In caso di preesistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dal Dirigente la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da causa oggettiva, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio. |  |
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 | articolo 10
INFORMAZIONE SULLA ATTUAZIONE
DEI PIANI DI RIPARTO
Sull’esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nei piani di riparto di cui all’articolo 5, gli Assessori competenti relazionano, a consuntivo, alla Giunta Provincial ed informano le Commissioni Consiliari interessate. |  |
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 | articolo 11
CRITERI DI CONCESSIONE
Il Dirigente del settore competente, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell’istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:
A) PER LE ATTIVITA’ ANNUALI:
a1 assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
a2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
a3 coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
a4 incidenza del volontariato nell’attività diretta al proseguimento degli scopi statutari;
a5 rilevanza territoriale dell’attività.
B) PER ATTIVITA’ SPECIFICHE E SINGOLE INIZIATIVE:
b1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loroutilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
b2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
b3 valenza e ripercussione territoriale;
b4 entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso la organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
b5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
La partecipazione della Provincia in qualità di promotore e di associato all’ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
Per gli interventi sussidiari di promozione di promozione a sostegno di iniziative ed attività specifiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal Regolamento, sono i seguenti:
1) la natura di piccola impresa individuale o societaria non di capitale del soggetto richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo o di precedenza;
2) la qualità e il grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;
3) l’utilità e l’interesse per la comunità cosentina anche in funzione del riequilibrio socioeconomico delle diverse aree sub-provinciali.
Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali o specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative. |  |
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 | articolo 12
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono provvidenze economiche.
Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e\o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia. |  |
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 | articolo 13
AREA PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
Gli interventi a favore delle attività e delle iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.
Le provvidenze sono disposte a favore dei soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela ed il corretto arricchimento dell’ambiente, dei suoi valori culturali e mdel suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico. Il tutto nei limiti delle risorse economiche disponibili e nel rispetto dei programmi della Provincia. |  |
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 | articolo 14
AREA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,
CELEBRATIVE ED EDUCATIVE
Gli interventi della Provincia per sostenere le attività ed iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
a) allo svolgimento di attività e\o iniziative di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio provinciale;
b) all’organizzazione e all’effettuazione nella Provincia di attività e\o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
c) all’effettuazione di attività e\o iniziative di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
d) all’organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale, nel rispetto della programmazione della Provincia e nei limiti delle risorse economiche disponibili.
Sono ammissibili:
a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;
b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali. |  |
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 | articolo 15
AREA DELLO SPETTACOLO
Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo sono finalizzati:
a) al supporto di manifestazioni che promuovono le produzioni originali ed artisticamente valide;
b) all’acquisto di spettacoli creativi ed originali per una più vasta fruizione sociale;
c) all’acquisto di spettacoli significativi e funzionali sul piano educativo, per una maggiore fruizione scolastica;
d) all’incentivazione di produzioni originali.
Potranno partecipare soggetti pubblici e privati legalmente costituiti con atto registrato, almeno sei mesi prima della richiesta di accesso alle provvidenze e che proporranno idee progettuali conforme a quanto dettato nelle linee programmatiche dell’Assessore e nei limiti delle risorse economiche disponibili. |  |
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 | articolo 16
AREA DELLE ATTIVITA’ UMANITARIE
SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO
Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguendo scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale e svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
Sono assistibili attività e\o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all’area assistenziale, abbiano, di norma, per l’ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale. |  |
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 | articolo 17
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
a) al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
b) al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;
d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.
Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l’economia provinciale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive. |  |
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 | articolo 18
AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale che, senza fini di lucro, ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi sociali mediante iniziative e\o attività finalizzate alla riduzione del disagio giovanile, con opera di consulenza, di informazione, di supporti per soddisfare esigenze umanitarie, solidaristiche, sociali, espressive, costruttive. |  |
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 | articolo 19
AREA DELLA PROMOZIONE E
SVILUPPO DEL TURISMO
Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell’immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesaggistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
Le provvidenze sono dispooste a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che proporranno progetti mirati alla promozione del turismo, con ricaduta sul territorio provinciale e conforme a quanto stabilito nelle linee programmatiche dell’Assessore.
In via eccezionale le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati, che operano,con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente abbisognevoli di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale. |  |
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 | articolo 20
AREA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E
RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
La Provincia può sostenere i soggetti di cui al precedente comma 2 che organizzano manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.
La Provincia di Cosenza vuole contribuire mediante sponsorizzazione delle attività e delle proposte presentate in esecuzione a quanto stabilito nelle linee programmatiche dell’Assessore, per:
1) Manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale e provinciale, cui sarà affiancata la sponsorizzazione dell’Ente;
organizzate da:
a) società sportive, con sede nel territorio provinciale, regolarmente affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva;
b) Comitati Provinciali e Regionali delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva con sede nel territorio provinciale.
c) Altre Istituzioni con sede nel territorio provinciale.
Le società sportive, i Comitati Provinciali e Regionali delle Federazioni o Enti di promozione ed altre istituzioni che organizzano manifestazioni sportive devono utilizzare il logo della Provincia di Cosenza su: magliette della società organizzatrice, manifesti, locandine, opuscoli, ecc., nonchè l’esposizione di n.1 striscione con logo e dicitura Provincia di Cosenza.
2) Proposte di sponsorizzazione di squadre partecipanti a Campionati di tutte le serie ed a Campionati di particolare rilevanza e ricaduta turistica.
Le società sportive, di cui al punto 2), che beneficiano della sponsorizzazione, devono utilizzare il logo della Provincia su tutto l’abbigliamento sportivo, in qualità di sponsor ufficiale ed esporre n.1 striscione con logo e dicitura Provincia di Cosenza e quant’altro espressamente concordato.
I contributi per l’attività istituzionale, delle singole società sportive e dei Comitati Provinciali e Regionali delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, vengono aboliti in quanto si ritiene di privilegiare l’organizzazione di manifestazioni finalizzate alla promozione dell’attività sportiva, per come ai punti 1) e 2). |  |
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 | articolo 21
INTERVENTI STRAORDINARI
Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia, la Giunta, udita la Commissione Consiliare competente, può, con atto d’indirizzo, invitare il Dirigente del settore competente, a disporre l’assegnazione di provvidenze straordinarie con prelievo delle riserve all’uopo previste nei piani di riparto di cui all’articolo 5. |  |
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 | articolo 22
INTERVENTI ECCEZIONALI
Le provvidenze sono concedibili a soggetti pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso alte comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità cosentina. |  |
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 | articolo 23
PATROCINIO
Il Patrocinio o adesione costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione: "Con il Patrocinio della Provincia di Cosenza".
Le richieste di Patrocinio dirette al Presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, nonchè contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.
Il Patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri è concesso dal Presidente.
La richiesta di concessione di Patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di sovvenzione nonchè dalla concessione dell’uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, per le conseguenti decisioni. |  |
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 | articolo 24
PREMI DI RAPPRESENTANZA
La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali: trofei, coppe, targhe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali. |  |
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 | articolo 25
FORME PARTICOLARI DI AIUTO
La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e\o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:
a) per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
b) per coadiuvare l’attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.
Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibilicon il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con determinazione dirigenziale a seguito di atto d’indirizzo della Giunta Provinciale, su richiesta motivata dei Comuni.
Qualora, per i casi di cui al comma 1, lettera a), ricorrano circostanze di somma urgenza, il Dirigente dell’unità organizzativa o del servizio competente provvede,immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all’Amministrazione una relazione dettagliata riferita all’intervento disposto.
La regolarizzazione dell’intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta Provinciale. |  |
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 | articolo 26
CONCESSIONE IN USO GRATUITO
OCCASIONALE E TEMPORANEO
DI BENI IMMOBILI
La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell’articolo 6.
Ogni concessione è disposta dalla Giunta Provinciale con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare. E’ fatto divieto assoluto di sub-concessione. |  |
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 | articolo 27
ISTITUZIONE ALBO DEI
BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
E’ istituito, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, delle Legge 22\12\1991, n.412, l’Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
L’Albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l’inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
L’Albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. |  |
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 | articolo 28
SUDDIVISIONE DELL’ALBO
L’Albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso:
- area della tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- area delle attività culturali, celebrative ed educative;
- area dello spettacolo;
- area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- area dello sviluppo economico;
- area delle politiche giovanili;
- area della promozione e viluppo del turismo;
- area delle attività sportive e ricreative del tempo libero.
Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’Albo sono indicati:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero di codice fiscale e\o partita I.V.A.;
d) la finalità dell’intervento, espressa in forma sintetica;
e) l’importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
f) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;
Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati:
a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
b) la finalità dell’intervento espressa in forma sintetica;
c) l’importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni; |  |
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 | articolo 29
TENUTA DELL’ALBO
Il Settore Politica Economica, sotto le direttive del Capo della Ragioneria, cura la stesura dell’Albo e degli elenchi dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e\o economica.
E’ fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, di segnalare trimestralmente al Settore Politica Economica l’elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all’assegnazione di altri vantaggi economici di cui agli articoli 3, comma 2 e 25 ai fini della completa stesura dell’Albo.
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 165\2001, all’Ufficio Pubbliche Relazioni sono assegnati i compiti di informare e pubblicizzare il presente Regolamento, nonchè di provvedere ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
L’Albo può essere consultato da ogni cittadino. |  |
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 | articolo 30
ASSISTENZA ECONOMICA ALLE
PERSONE E AI NUCLEI FAMILIARI
Fino a quando non sarà operativo il trasferimento ai Comuni delle competenze provinciali in materia di assistenza sociale, i contributi economici alle persone o ai nuclei familiari rientranti nelle categorie già assistite dalla Provincia in base alla legislazione previgente al D.Lgs. 267\2000 e n.2\1985, sono disposti con riferimento ai criteri e le modalità stabiliti nella legge 18\03\1993 n.67 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale". |  |
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 | articolo 31
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione. |  |