A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
· Il Sindaco o suo Delegato;
· Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
· Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
· Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
· Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA)
La Commissione , oltre ai compiti previsti dagli artt.18 e 20 , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge . Art.29 – Vigilanza Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all'Organo Consiliare e per conoscenza alla Commissione di cui all'art.28. Art.30 – Sanzioni Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche (vedansi, in particolare, gli articoli 727 e 638 cod.pen.;l'art. 5 della legge 14 agosto 1991,n.281 e l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2002,pubblicata nella G.U.R.I. n.15 del 20/1/2003,recante <<Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici>>; l'art.14 della legge regionale 5 maggio 1990,n.41. nel testo modificato dall'art.8 della legge regionale 3 marzo 2000,n.4;l'art.19 della citata legge regionale n.41/1990,nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale n. 4/2000), per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative con un minimo di Euro 25/00 (Euro venticinque/00) e un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art.7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,aggiunto dall'art.16 della legge 16 gennaio 2003,n.3. Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.